È IL VENDITORE A FORNIRE L'ATTESTATO ENERGETICO
L’attestato di prestazione energetica dev'essere redatto da un tecnico abilitato e, secondo il Dlgs 192/2005, va prodotto dal proprietario dell’immobile, consegnato alla parte acquirente e allegato all’atto di compravendita.In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 e non superiore a 18.000 euro, ex articolo 15 del Dlgs 192/2005, nel testo modificato dal Dl 63/2013; la medesima sanzione si applica in caso di mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica all’atto di vendita.Non è prevista alcuna deroga per gli immobili gestiti dal Comune.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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