L'esperto rispondeResponsabilità

COLLAUDO STATICO: «LITI» AL GIUDICE ORDINARIO

La domanda

Nei lavori pubblici le controversie tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice e il progettista sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre quelle relative al direttore dei lavori e al collaudatore tecnico-amministrativo sono di competenza della Corte dei conti. Quale è la giurisdizione per il collaudatore statico, libero professionista (articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086), la cui attività «concerne una valutazione e l'espressione di un giudizio sulla validità e sicurezza delle strutture (articolo 1, ultimo comma, della legge n.1086)», secondo la circolare del ministero del Lavori pubblici 19581, Presidenza consiglio superiore 31 luglio 1979?

Occorre evidenziare che il collaudo statico si articola in corso d’opera e finale. Il collaudo statico in corso d’opera prevede che le operazioni di collaudo si sviluppino lungo tutto l’arco temporale delle opere, dall’inizio della realizzazione delle strutture alla loro ultimazione. Secondo il punto b dell’articolo 9.1 del Dm del 14/01/2008 - "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" - il collaudo «deve comprendere ispezioni dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti»; lo stesso articolo continua stabilendo che «l’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del direttore dei Lavori e del costruttore confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito». L’obbligo di adottare il collaudo statico in corso d’opera, allargato a tutto l’arco temporale di edificazione, anziché il collaudo statico finale, non è mai stato chiaramente specificato nelle normative che regolano la costruzione di strutture, ma è sempre stato riferito a «opere di maggiore importanza» (articolo 4 del Dm 3 marzo 1975) specialmente «quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione» (articolo 9.1 del Dm 14 gennaio 2008). Nella pratica si è operato adottando la modalità del collaudo finale, salvi i casi di opere pubbliche e private di particole complessità e importanza, per le quali si è adottata la modalità di collaudo in corso d’opera, solo come un miglioramento nella procedura di controllo della costruzione.Ne consegue che, in caso di controversie, la giurisdizione sembra potersi ritenere quella ordinaria, dato che nella prassi comune il collaudo delle opere in cemento armato prive di particolare complessità è svolto con la metodologia del collaudo finale. Al riguardo, si rileva che il contratto con un collaudatore (o commissione di collaudo) deve qualificarsi in termini di locatio operis, e più esattamente come prestazione d'opera intellettuale, come evidenziato dal lettore. Nel caso di contratto con una pubblica amministrazione, o con un soggetto ad essa assimilato quanto alla scelta del contraente (nella specie, il collaudatore), gli atti relativi alla sua gestione hanno natura privatistica, con la conseguenza che le eventuali controversie sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, non essendo esercitate dall'amministrazione potestà pubbliche, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di collaudatori di opere della Pa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©