L'esperto rispondeResponsabilità

STABILIZZAZIONE CON ALMENO 50 ADDETTI

La domanda

Il Dlgs 167/2011, riguardo alle clausole di stabilizzazione degli apprendisti, stabilisce che la contrattazione collettiva non può prevedere tale genere di clausole per le aziende con meno di 50 dipendenti. Questo è confermato dalla circolare interpretativa del ministero del Lavoro (n. 18/2014) che, in merito all’articolo 2, comma 3-bis, del Dlgs 167/2011, afferma: «la disposizione... costituisce una limitazione alla delega... alle parti sociali nell'introdurre clausole di stabilizzazione ai fini dell'assunzione di nuovi apprendisti. In altri termini, le parti sociali potranno introdurre dette clausole solo per modificare il regime legale che prevede forme di stabilizzazione solo per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti». Siccome il nuovo Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) studi professionali ha introdotto una clausola di stabilizzazione anche per aziende con meno di 50 dipendenti, secondo me quella clausola può essere ignorata. Qual è il parere dell'esperto?

Come precisa la circolare del Lavoro 30 luglio 2014, n. 18, citata anche dal lettore, le parti sociali potranno introdurre le clausole di stabilizzazione per modificare il regime legale che prevede forme di stabilizzazione solo per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, e la violazione comporterà il "disconoscimento" dei rapporti di apprendistato avviati in violazione dei limiti. Per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti, invece, la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà evidentemente avere il medesimo effetto "trasformativo", anche se potrebbe comportare qualche difficoltà nello svolgimento delle relazioni sindacali.

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