SPESE PER LAVORI A CARICO DI CHI NE TRAE UTILITÀ
Se abbiamo ben compreso, la conduttura non serve all’uso e al godimento dei proprietari dei box. E dunque, anziché a una ripartizione nella misura di 1/3 e 2/3 – per analogia con quanto disposto dall’articolo 1126 del Codice civile - l’amministratore deve provvedere alla ripartizione delle spese in base all’articolo 1123, terzo comma, del Codice stesso, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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