L'esperto rispondeResponsabilità

PASSAGGIO TRA AZIENDE SENZA «ESONERO»

La domanda

Dal 1° gennaio 2015 cinque dipendenti (a tempo indeterminato) sono passati, a seguito di cessione, da un'azienda a un'altra: possono rientrare negli sgravi contributivi previsti dalla legge 190/2014?

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza nel corso del 2015. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.In termini generali si noti che, come chiarito anche dall’Inps con la circolare 17/2015, il diritto alla fruizione dell’incentivo risulta subordinato al rispetto dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge 92/2012 (chiariti con circolare Inps 137/2012). Fra tali principi è previsto che l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro (articolo 4, comma 12, lettera a, della legge 92/2012). La condizione ostativa citata è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano l’incentivo all’assunzione, sul presupposto fondamentale che l’incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare "nuova occupazione".Nel caso descritto dal quesito, sia che si tratti di cessione individuale dei contratti, ex articolo 1406 del Codice civile, sia che si tratti di trasferimento d’azienda, ex articolo 2112 del Codice stesso, si verifica una ipotesi di cessione del contratto di lavoro regolata da una disposizione di legge che, come tale, non è idonea a configurare una "nuova assunzione" ai fini del godimento del beneficio in questione.

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