LA LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE NON VINCOLA IL DIFENSORE
Il Collegio ha condannato la parte soccombente al rimborso delle spese di lite della parte vittoriosa, determinandone l’ammontare.Tuttavia, la parte è tenuta al pagamento degli onorari del proprio difensore, che non è vincolato alla liquidazione del giudice. Infatti, la pattuizione del compenso è libera e di regola è convenuta per iscritto al momento del conferimento dell’incarico (articolo 13 n. 1 legge 31 dicembre 2012 n. 247).Pertanto, il difensore della parte vittoriosa può legittimamente richiedere un compenso diverso da quello liquidato giudizialmente; in mancanza di accordo, sia l’avvocato che il cliente possono chiedere al Consiglio dell’ordine di appartenenza di tentare la conciliazione della controversia e l’iscritto ha facoltà di ottenere il parere di congruità sulla propria parcella.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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