L'esperto rispondeResponsabilità

L'ITER PER LA CREAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO

La domanda

In presenza di due edifici distinti, con complessivi 67 proprietari di appartamenti e negozi, che fruiscono di alcuni servizi comuni (viale d'accesso, area verde, locale lavatoio, eccetera), gestito come condominio sulla scorta del regolamento di natura contrattuale che prevede un unico amministratore per l’intero complesso, in base alla riforma del 2012, si deve ora necessariamente procedere alla costituzione del supercondominio?

Non si ritiene vi sia un obbligo alla costituzione di un supercondominio nel caso descritto in quesito, anche perchè sarebbe prima necessario provvedere alla costituzione in due condomini dei due fabbricati, ex articolo 61 delle disposizioni attuative del Codice civile, norma non novellata dalla riforma («Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione») e poi costituire il supercondominio per la gestione di servizi e impianti comuni.

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