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È CONSIGLIABILE TRASCRIVERE IL CONTRATTO RENT TO BUY

La domanda

Due società concludono contratto rent to buy decennale (durata massima di legge) per un fabbricato industriale - 120 rate, parte godimento, parte acconto, con prima scadenza l'1/6/2015 e l'ultima l'1/5/2025 -; una parte si obbliga a vendere, la seconda ad acquistare a fine contratto. Il passaggio di proprietà del fabbricato industriale deve avvenire obbligatoriamente entro e non oltre il 31 maggio 2025, scadenza del decennio? È opportuno, come io ritengo, che il contratto rent to buy sia reso pubblico con rogito notarile a maggior garanzia delle parti?

La legge consente la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy. Tale trascrizione permette una maggiore tutela alle parti per diverse ragioni. Il primo effetto che essa produce, infatti, è quello prenotativo sull’acquisto dell’immobile, con rinvio alla disciplina della trascrizione del contratto preliminare di compravendita (articolo 2645-bis Codice civile), ma con la previsione del termine di durata massima decennale, anziché triennale. Pertanto, dal momento della trascrizione nei registri immobiliari, l’acquirente non corre più il rischio che l’immobile sia venduto ad altri, che sia pignorato o che siano iscritte ipoteche. La trascrizione nei registri immobiliari, inoltre, garantisce anche un privilegio speciale sull’immobile per le somme dovute dal venditore all’acquirente. Di conseguenza, se per qualsiasi ragione non si arriva al rogito, l’acquirente è garantito da un meccanismo analogo all’ipoteca (articolo 2775-bis Codice civile). La trascrizione nei registri immobiliari, poi, consente l’opponibilità ai terzi del contratto per il periodo in cui il godimento dell’immobile è concesso al futuro acquirente, ai sensi dell’articolo 2643, comma primo, numero 8 Codice Civile, ed è opponibile anche in caso di fallimento del venditore.

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