L'esperto rispondeResponsabilità

UN ACCORDO PER L'UTILIZZO DELL'EX CASA DEL PORTIERE

La domanda

Nel mio condominio vi è l'abitazione del portiere, di proprietà comune, che non viene utilizzata da molti anni. Solo sporadicamente facciamo le assemblee condominiali. Poichè come condomino partecipo alle spese di acqua, luce, Imu e di manutenzione ordinaria e straordinaria, vorrei sapere se è mio diritto ottenere le chiavi di questo immobile (per riunioni con condomini), in applicazione e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1102 del Codice civile.

Ai sensi dell’articolo 1102 del Codice civile, la porzione condominiale può essere utilizzata da ciascun condomino purché non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri di averne pari godimento.Nel caso di specie, pertanto, sarà possibile utilizzare l’ex abitazione del portiere quale locale comune con una regolamentazione che può essere decisa dall’assemblea condominiale prevedendo anche la distribuzione di copia delle chiavi a tutti i condomini e per esempio stabilendo un uso anche turnario del locale.

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