UN ACCORDO PER L'UTILIZZO DELL'EX CASA DEL PORTIERE
Ai sensi dell’articolo 1102 del Codice civile, la porzione condominiale può essere utilizzata da ciascun condomino purché non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri di averne pari godimento.Nel caso di specie, pertanto, sarà possibile utilizzare l’ex abitazione del portiere quale locale comune con una regolamentazione che può essere decisa dall’assemblea condominiale prevedendo anche la distribuzione di copia delle chiavi a tutti i condomini e per esempio stabilendo un uso anche turnario del locale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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