POSSIBILE RICORSO CONTRO L'AMMINISTRATORE
A norma dell’articolo 1105, quarto comma, del Codice civile, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». La disposizione richiamata, ancorché dettata in materia di comunione, è pacificamente applicabile anche alla materia condominiale.Alternativamente, al caso di specie può applicarsi la disposizione contenuta nell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile, per il quale la revoca dell’amministratore può essere disposta dall’autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione, allorché l’amministratore non renda il conto della gestione o nei casi di gravi irregolarità citati al dodicesimo comma del medesimo articolo 1129 del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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