L'esperto rispondeResponsabilità

POSSIBILE RICORSO CONTRO L'AMMINISTRATORE

La domanda

Sono anni che le assemblee del nostro condominio vengono sistematicamente disertate dalla maggioranza dei condomini. Da parte di quei condòmini che non sono mai presenti per le decisioni da prendere, vige una sorta di indifferenza, di apatia generale. Il nostro amministratore, che lascia a desiderare per il modo non soddisfacente dei suoi atti gestionali, non può essere revocato perché non si riesce a raggiungere il quorum necessario (50% dei condòmini). Cosa fare se le assemblee continuano a superare appena un terzo delle presenze, quota certamente non sufficiente rispetto al 50% richiesto per la revoca dell’amministratore? Esiste un organo legale a cui rivolgersi, e come, al fine di evitare la procedura che prevede la richiesta di convocazione dell'assemblea per revocare il mandato?

A norma dell’articolo 1105, quarto comma, del Codice civile, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». La disposizione richiamata, ancorché dettata in materia di comunione, è pacificamente applicabile anche alla materia condominiale.Alternativamente, al caso di specie può applicarsi la disposizione contenuta nell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile, per il quale la revoca dell’amministratore può essere disposta dall’autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione, allorché l’amministratore non renda il conto della gestione o nei casi di gravi irregolarità citati al dodicesimo comma del medesimo articolo 1129 del Codice civile.

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