L'esperto rispondeResponsabilità

NON È AMMESSA REVOCATORIA SE L'ERRORE È DEL PERITO

La domanda

Il curatore del fallimento ha ottenuto la revocazione di un immobile abitato, con sentenza favorevole confermata in appello. Casualmente, l'acquirente ha chiesto a un tecnico di fiducia, prima di riacquistare l'immobile dal curatore, se tutto fosse in regola. Il Comune ha dichiarato che non si tratta di appartamento, ma di ufficio. Poichè la sentenza dà diritto di prelazione al proprietario per l'acquisto, si è chiesto di fare il mutamento di destinazione d'uso. Ad oggi il curatore non ha provveduto, ma ha notificato il precetto per il rilascio dell'immobile. Dagli atti risulta che il Ctu l'ha periziato come abitazione e non come ufficio. Si può revocare la sentenza? Quali possibilità ha il proprietario, anche se si deve definire ex?

La revocazione – istituto previsto dall’articolo 395 del Codice di procedura civile – è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, proponibile per le sentenze di secondo grado in determinate circostanze tassativamente previste dalla legge che, qualora conosciute dal Giudice, avrebbero portato ad un giudizio diverso.In sostanza, si possono impugnare per revocazione le sentenze passate in giudicato in caso di dolo di una della parti o del Giudice, di falsità delle prove su cui si fonda la decisione, di successivo ritrovamento di documenti decisivi non tempestivamente prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, di evidente errore di fatto da parte del Giudice su una questione essenziale per la decisione, di contrarietà della sentenza ad una precedente tra le medesime parti.Nel caso in questione, sulla base della descrizione fatta dal lettore, non paiono sussistere i presupposti previsti dalla legge, in quanto l’errore pare attribuibile al Ctu nell’esecuzione del proprio compito e non al Giudice, il quale si è basato sull’elaborato peritale come depositato in atti.La decorrenza dei termini ordinari di impugnazione non pare consentire pertanto ulteriori modifiche del provvedimento.

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