L'esperto rispondeResponsabilità

IL PIGNORAMENTO DEL CONTO IGNORA IL REDDITO

La domanda

Dopo aver intentato una causa civile per errore medico, vengo condannato al pagamento di 40.000 euro. Pur avendo impugnato la sentenza, che è esecutiva, mi pignorano il conto corrente ove confluiscono le mie uniche fonti di reddito: la mia pensione e l'assegno di assistenza di mia moglie (280 euro). Avendo una pensione superiore a 1.000 euro, deve confluire obbligatoriamente sul conto. Non potendo prelevare sino alla concorrenza dell'intera somma di condanna (per oltre due anni), ho grosse difficoltà a sostenere la famiglia. È normale tutto ciò?

Astrattamente sì.Evidentemente, il creditore, in forza della sentenza esecutiva, ha proceduto all’espropriazione nella forma del pignoramento presso terzi (articoli 543/554 del Codice di procedura civile) assoggettando al vincolo del pignoramento le somme dovute al proprio debitore dall’Istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente intestato al debitore, costituito appunto dall’intero attivo del conto nel quale confluiscono le sue entrate (pensione e assegno di assistenza del coniuge).Qualsiasi somma versata su tale conto resta soggetta al pignoramento, a livello quantitativo sino al raggiungimento dell’importo pignorato, e sotto il profilo temporale sino all’estinzione della procedura esecutiva, presumibilmente con il provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione (articolo 553 del codice di rito).In altre parole, con questa procedura è sottoposto al pignoramento l’intero importo del conto, quale patrimonio del debitore, qualsiasi sia la causale degli accrediti (Tribunale Campobasso, 27 gennaio 2005).Il debitore potrebbe salvaguardare i propri redditi aprendo un nuovo conto di accredito, presso un altro Istituto; tuttavia, anche questo deposito potrebbe essere oggetto di un successivo pignoramento.Qualora il creditore avesse invece pignorato direttamente la pensione presso l'ente previdenziale, il vincolo di impignorabilità avrebbe riguardato il credito pensionistico, con la possibilità di assoggettare all'espropriazione una percentuale dell'emolumento, mentre il residuo continuerebbe a essere corrisposto al beneficiario.

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