NIENTE NOTIFICA VIA PEC ANZICHÉ PER RACCOMANDATA
L’articolo 140 del Codice di procedura civile prevede che - in caso di assenza, incapacità o rifiuto al ricevimento da parte del destinatario nei luoghi adibiti a propria residenza, dimora o domicilio - l’ufficiale incaricato della notifica, chiamato a notificare un atto giudiziario, sia tenuto alle seguenti incombenze: deposito di copia conforme dell'atto, in busta sigillata, nella sede del Comune dove la notificazione doveva essere eseguita; affissione del relativo avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; infine, ulteriore conferma a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.La normativa in vigore parla esplicitamente di invio di raccomandata con avviso di ricevimento: una eventuale notifica a mezzo Pec potrà essere attività ulteriore – eventualmente richiesta dal mittente notificante – ma, allo stato, non attua i medesimi effetti legali della disciplina in vigore.Pertanto, la notifica in oggetto potrà dirsi perfezionata solo a seguito dell'invio di una raccomandata cartacea.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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