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LA PARTECIPAZIONE SI ISCRIVE CON IL VALORE PIÙ BASSO

La domanda

Una Srl commerciale detiene una partecipazione qualificata in una Sas (società in accomandità semplice) immobiliare. La partecipazione viene iscritta nell'attivo circolante. Ai fini della sua iscrizione in bilancio, gli amministratori possono evidenziare il valore derivante da una perizia giurata di stima del patrimonio della Sas, oppure sono tenuti a riportare a bilancio il costo di acquisto della partecipazione, notevolmente inferiore?

La partecipazione iscritta nell’attivo circolante dev'essere valutata al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.Tale comportamento risulta l’unico corretto, sulla base di quanto indicato nell’articolo 2426 del Codice civile, che, al n. 9, stabilisce che gli importi «...sono iscritti al costo di acquisto o di produzione... ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi...».Come confermato anche dal principio Oic 21, la rilevazione iniziale delle partecipazioni non immobilizzate dev'essere fatta al costo di acquisto o di costituzione (con l’aggiunta degli oneri accessori direttamente imputabili). La valutazione successiva potrà essere fatta utilizzando il criterio del costo specifico oppure utilizzando i metodi utilizzati per la valutazione delle rimanenze (media ponderata, Lifo e Fifo). Secondo l’articolo 2427 del Codice civile, si dovranno fornire tutte le informazioni in nota integrativa, soprattutto con riferimento ai criteri di valutazione.Per completezza, è opportuno ricordare che, per definizione, le partecipazioni detenute e iscritte nell’attivo circolante sono destinate a essere disinvestite negli esercizi successivi. In tal caso a nulla rileva, infatti, il concetto di controllo o di partecipazione qualificata (che rileva, invece, al fine dell’esatta collocazione nello schema di bilancio).

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