LA MANUTENZIONE DEL TETTO E I PANNELLI DEL SINGOLO
Fermo restando che la manutenzione è a carico di tutti i condòmini proprietari delle unità coperte dal tetto, si ritiene che gli oneri manutentivi conseguenti alla installazione dei pannelli fotovoltaici debbano porsi – quantomeno parzialmente – a carico del condomino interessato.Tanto più che, a norma dell’articolo 1122-bis del Codice civile, è consentita la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio, sul lastrico solare, e che, ove si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136 del Codice civile, adeguate modalità alternative di esecuzione, o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio, e – ai fini della installazione degli impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia – provvede, su richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre parti comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio, o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può anche subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.Dalla norma citata deriva, dunque, che l’assemblea può dettare specifici criteri di manutenzione del tetto, relativamente alla parte interessata dai pannelli fotovoltaici, a norma del secondo comma o del terzo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, riguardanti rispettivamente il criterio del diverso utilizzo e quello dell’uso esclusivo.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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