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LA FATTURAZIONE DEL SINDACO UNICO

La domanda

Un collegio sindacale, incaricato anche della revisione legale presso una Srl, è stato nominato il 9 febbraio 2011, con scadenza fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, quindi al 23 maggio 2014. Ad aprile 2011 il collegio ha redatto la relazione al bilancio 2010; nel 2012-2013-2014 vengono fatturate le relazione ai bilanci 2011-2012-2013 e le revisioni legali per gli stessi anni, ma omettendo, di fatto, di fatturare la relazione al bilancio 2010 di cui sopra; inoltre, sempre nel 2014, sono stati fatturati 5/12 di compensi come sindaci e revisori. È corretto? Il sindaco unico (ex presidente), nominato con l'assemblea del 23 maggio 2014, di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, cosa deve fatturare per il 2014 nel 2015, dopo l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre?

Il comportamento descritto dal lettore appare corretto per quanto riguarda la fatturazione dei compensi relativi alle funzioni di controllo previste dall’articolo 2403 del Codice civile, e per quelle di revisione legale indicate dal Dlgs 39 del 2010 (in particolare, per quanto riguarda la relazione al bilancio ex articolo 2429 del Codice civile) per gli esercizi 2011-2012-2013.Relativamente all’esercizio 2014, riferendosi il compenso alle sole verifiche trimestrali, di norma esso andrebbe parametrato ai trimestri interi di mandato per le funzioni di controllo previste dall’articolo 2403 del Codice civile, e alle ore effettive di revisione per le funzioni di revisione legale.Il sindaco revisore legale, subentrato nel 2014 al collegio sindacale incaricato della revisione legale, dovrà fatturare i trimestri interi di mandato per le funzioni di controllo previste dall’articolo 2403 del Codice civile, le ore effettive di revisione per le funzioni di revisione legale e la relazione al bilancio dell’esercizio 2014.

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