CASA, L'ASSEGNAZIONE NON IMPEDISCE LA VENDITA
Dai dati forniti non emergono dati per fondare un diritto di prelazione basato sulla locazione (articolo 3 della legge 431 del 1998). Possiamo ricostruire, infatti, la situazione come segue: il lettore vive con la famiglia in una casa di proprietà della moglie, per l’acquisto e la ristrutturazione della quale ha speso somme importanti. Pertanto l’immobile si configura quale casa familiare, che in fase di separazione può essere assegnata a uno dei coniugi in favore dei figli minori o non ancora autosufficienti: nel caso in cui gli accordi o il giudice stabilissero il collocamento prevalente dei figli presso il padre nella casa familiare, egli diverrebbe assegnatario fino all'indipendenza dei figli e la occuperebbe a tale titolo senza dover corrispondere canone di locazione. L’assegnazione non impedisce la vendita del bene, ma è opponibile all'acquirente, e quindi il prezzo di mercato è inferiore. In assenza di figli da tutelare, il giudice non può provvedere sulla casa, mentre i coniugi possono accordarsi sul punto in sede di consensuale.In linea generale, in mancanza di un approfondimento della documentazione, un coniuge può avere un diritto di credito nei confronti dell’altro per le somme sborsate per la ristrutturazione di un immobile. Se i coniugi si accordano, anche in questo caso possono inserire le clausole in una consensuale; in caso contrario è necessaria una causa distinta.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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