L'esperto rispondeResponsabilità

SE LA «CANNA» DELLA STUFA NON HA SBOCCO SUL TETTO

La domanda

Abito al secondo piano di un condominio composto da tre piani. Il proprietario del terzo piano ha installato una stufa a pellet, con la canna fumaria che esce sulla veranda invece che sul tetto. I fumi di tale canna "cadono" spesso e vanno a sporcare i panni stesi. So che ci sono normative che definiscono con chiarezza che la canna dei fumi deve avere il suo sbocco sopra il tetto. Non riusciamo a venirne a capo, in quanto l'amministratore del condominio non vuole intervenire. Dobbiamo rivolgerci a un legale?

L'articolo 5, comma 9, del Dpr 26 agosto 1993, n. 41, prevede che gli impianti termici installati devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Tuttavia, l'articolo 1, lettera f, del medesimo Dpr precisa che non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.Da quanto sopra emergerebbe, quindi, che la stufa a pellet singola non rientra nell'obbligo dello scarico a tetto. Va, però, considerata anche la legge 90/2013, che ha recepito la direttiva 2010/31/Ue, modificando il Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A lettera I-tricies, secondo la quale le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. In questo caso, pertanto, occorre che il camino porti a tetto i prodotti della combustione.Trova, in ogni caso, applicazione l'articolo 844 del Codice civile, secondo il quale il proprietario di un fondo (tra questi vanno compresi anche gli appartamenti in condominio) non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. La normale tollerabilità viene accertata di volta in volta dal giudice. Trattandosi di rapporti tra privati, e non di parti comuni, si ritene che non vi sia la competenza a intervenire dell'amministratore.Non vanno però dimenticati gli ulteriori obblighi connessi al Dlgs 152/2006, che, nella sua ultima versione, mediante il combinato disposto degli articoli 285 e 286, prescrive il rispetto dei "valori più restrittivi" afferenti ai piani e ai programmi di Qualità dell’aria di matrice regionale.Infine, resta comunque indispensabile disporre di una dichiarazione di conformità, a norma del Dm 37/2008, anche per garantire il rispetto della normativa antincendio, particolarmente importante in funzione dell’alta temperatura dei fumi di scarico di questi apparecchi.

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