L'esperto rispondeResponsabilità

REGOLAMENTO CONTRATTUALE DECISIVO PER IL RIPARTO

La domanda

Il nostro regolamento contrattuale, del 1994, prevede che le spese straordinarie per gli ascensori siano ripartite per millesimi di proprietà (solo le ordinarie vengono ripartite per millesimi secondo i piani). Dovendo sostituire l’azionamento elettrico degli ascensori, la spesa dovrà essere ripartita secondo i piani, come previsto dalla nuova disciplina del condominio, o secondo il nostro regolamento contrattuale?

La ripartizione delle spese è materia derogabile da un regolamento avente natura contrattuale (allegato al primo atto di vendita e richiamato per accettazione in tutti i successivi). L'articolo 1123, comma 1, del Codice civile, infatti, lascia salva ogni diversa convenzione. L'intervento indicato è una manutenzione straordinaria, il cui criterio di ripartizione, contenuto in un regolamento contrattuale, resiste alla modifica introdotta dalla riforma del condominio (legge 220/2012) all'articolo 1124 del Codice civile. Nel caso in questione, dovrà pertanto essere utilizzata la tabella millesimale di proprietà.

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