NEL CONTO DEI 36 MESI LAVORI A MANSIONI EQUIVALENTI
Secondo l’articolo 5, comma 4-bis, del Dlgs 368 del 2001, ai fini del superamento del periodo di 36 mesi devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro a tempo determinato effettivo svolti tra le parti, senza conteggiare i periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di quello successivo.Il limite generale di durata massima di 36 mesi, in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, richiede però un ulteriore elemento: l'equivalenza delle mansioni. Vanno cioè computati nel calcolo dei 36 mesi i periodi di lavoro a tempo determinato intercorsi con il medesimo datore di lavoro e per mansioni equivalenti. Secondo i principi giurisprudenziali in materia, l'equivalenza non dev'essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività espletate.Pertanto, nel caso prospettato, il lavoratore ha lavorato con i tre contratti a termine indicati per un periodo complessivo di sette mesi e otto giorni, periodo da considerare a condizione che le mansioni espletate durante quei contratti fossero equivalenti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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