L'esperto rispondeResponsabilità

LIMITI PER L'EFFICACIA DEL SILENZIO-ASSENSO

La domanda

Mio papà ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria nel febbraio 1986. La pratica era completa di documentazione tecnica e del versamento richiesto (che ammontava a 100mila lire). Entro quanto tempo il Comune doveva rispondere? Può il Comune, dopo cinque anni dalla presentazione, chiedere altra documentazione (nello specifico, atto notorio sull'epoca dell'abuso)?

Né la legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"), né la normativa successiva, emanata in materia di sanatoria degli abusi edilizi, prevedono un termine perentorio entro cui il Comune sia obbligato a decidere in relazione alla domanda di sanatoria presentata, a parte l’ipotesi del silenzio-assenso ex articolo 35, comma 18, della legge 47/1985 citata. Secondo tale disposizione normativa, infatti, la domanda si intende accolta ove siano decorsi 24 mesi dalla sua presentazione. Tuttavia, tale accoglimento "tacito" è possibile ed efficace solo ove siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti, e nel caso in cui sia stata presentata tutta la documentazione necessaria a completare l’istruttoria. Nel caso di specie, invece, sembrerebbe che la documentazione al tempo inoltrata non fosse completa e, quindi, non parrebbero sussistere i requisiti necessari per il silenzio-assenso. Sarà necessario integrare la documentazione, come richiesto dal Comune; diversamente, si potrebbe incorrere nel diniego della domanda di sanatoria a suo tempo presentata.

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